STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita un’Associazione sportiva dilettantistica a carattere federativo nazionale sotto la denominazione: FEDERAZIONE ITALIANA PITCH & PUTT (F.I.P&P), la cui sigla identificativa è F.I.P&P.
L’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti per la sua attuazione.
Art. 2 SEDE
La Federazione ha sede in Busto Arsizio (Va) via per Fagnano 27, e si potrà istituire sedi secondarie ed amministrative, e variare sede dell’Associazione nell’ambito del territorio nazionale.
Art. 3 SCOPO
La Federazione ha per scopo di promuovere, organizzare e disciplinare lo sport del Pitch&Putt in Italia, ed inoltre, mediante gare ed altre competizioni o eventi sia a livello agonistico sia a livello ricreativo o di propaganda, partecipazione a manifestazioni anche fieristiche, pubblicazioni editoriali, mezzi audiovisivi, convegni, riunioni, viaggi di istruzione, attività didattica e corsi di insegnamento si prefigge lo scopo di sviluppare e diffondere tale Disciplina su tutto il territorio nazionale nell’ambito di creare, in una salvaguardia morale, un mezzo ricreativo e di perfezionamento psico-fisico.
Per il Regolamento di Giuoco e per tutto ciò che concerne lo sport del Pitch&Putt si fa rinvio a quanto stabilito dalla International Pitch&Putt Association (IPPA), che a livello mondiale governa lo Sport del Pitch&Putt.
La F.I.P&P rappresenta l’Italia presso la IPPA ed l’unico soggetto riconosciuto dalla IPPA stessa nel territorio dello Stato italiano.
La Federazione ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, e svolge la sua attività all’interno dell’ordinamento sportivo italiano nel rispetto delle Leggi vigenti in materia sportiva e le norme del Codice Civile.
Art. 4 CARATTERI
La F.I.P&P non ha fini di lucro né diretti né indiretti e si mantiene completamente estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale; è esclusa la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, se non imposta dalla legge; e per l’attuazione dell’oggetto sociale la Federazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.
Art. 5 DURATA
La durata della Federazione è prevista per un tempo indeterminato. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 6 MEMBRI
Le Associazioni Sportive, le Società, gli Enti Sportivi e le Sezioni di Polisportive (di seguito indicati con la denominazione comune di Circoli) che hanno nel loro ordinamento statutario o nei loro programmi attuativi e fini sportivi la pratica e la divulgazione del Pitch&Putt, per poter svolgere attività sportiva federale devono chiedere ed ottenere l’affiliazione da parte della F.I.P&P.
Possono essere aderenti alla F.I.P&P, senza avere la qualifica di Circolo affiliato, anche altri Enti o Sodalizi che svolgono attività promozionale per lo sport del Pitch&Putt.
I Circoli affiliati devono depositare presso la Segreteria della F.I.P&P o indicare dove poter reperire copia del loro Statuto sociale e l’elenco delle persone investite di cariche sociali.
Devono prevedere, inoltre, organi eletti democraticamente dalle assemblee dei Soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro.
Il riconoscimento e l’affiliazione dei Circoli Polisportivi sono fatti vagliate e nel caso accettate per la singola sezione che pratica il Pitch&Putt.
Non è pregiudiziale all’accettazione del riconoscimento come Membro della F.I.P&P la disponibilità in via continuativa ed esclusiva di un percorso P&P.
Per un anno l’affiliazione ha carattere sperimentale. Nel predetto periodo il Circolo fruisce e gode di tutti i diritti dei Circoli Membri, escluso il diritto di voto.
Decorso l’anno, il Consiglio Federale della F.I.P&P deciderà se l’affiliazione debba divenire definitiva o se il Circolo debba essere escluso.
Le Persone Fisiche che non sono iscritte a Circoli, possono chiedere di essere tesserate alla Federazione la quale provvederà a iscriverle nei ruoli del Comitato Provinciale di pertinenza, in subordine nei ruoli del Comitato Regionale ove non vi fosse un Comitato Provinciale.
I Circoli e tutti i Tesserati dei Circoli membri della Federazione si impegnano a pagare le quote di affiliazione e di tesseramento come stabilite dal Consiglio Federale per l’anno di cui si fa richiesta.
Possono partecipare a gare ufficialmente riconosciute dalla F.I.P&P solamente coloro che sono in possesso della tessera federale valida per l’anno in corso o di altri attestati rilasciati dalla F.I.P&P.
Si può essere tesserati alla F.I.P&P esclusivamente tramite un solo Circolo.
La FIP&P può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni che svolgano attività affini alla propria o ricollegabili alle sue radici tecniche, ricreative e culturali.
Può altresì sottoscrivere convenzioni con Enti di Promozione Sportiva o altre Organizzazioni riconosciute dal CONI o dalle Istituzioni Governative italiane.
Dette organizzazioni, disciplinate da propri Statuti, non godono dei diritti derivanti dal presente Statuto ai Circoli affiliati alla FIP&P.
Art. 7 AMMISSIONE
La domanda di affiliazione o tesseramento deve essere presentata, tramite la Segreteria, al Consiglio Federale che deciderà in merito con provvedimento motivato se negativo.
Possono essere tesserate solo le persone di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
L’adesione alla Federazione Italiana di Pitch&Putt (F.I.P&P) comporta da parte dei Soci dei Circoli membri e dei loro Associati l’integrale accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti della F.I.P&P e di tutte le disposizioni emanate dagli Organi della Federazione.
Art. 8 QUOTE SOCIALI
La quota annua associativa sarà determinata annualmente dal Consiglio Federale.
Il Membro, Circolo o semplice tesserato, che non provvede al pagamento della quota entro il 31 marzo sarà considerato moroso, ed in quanto tale non potrà esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto ed in particolare partecipare alle manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Pitch&Putt (F.I.P&P) ed alle Assemblee, fino al pagamento delle quote dovute.
Il Circolo o il tesserato che ometta il versamento della quota sociale per due esercizi sarà ritenuto dimissionario, fermo restando il diritto del Consiglio Federale di esigere il pagamento delle quote non versate.
Art. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA
I Membri cessano di appartenere alla Federazione:
- per scioglimento,
- per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Federale. I Membri possono dimettersi notificando al Consiglio Federale le loro dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 novembre dell’anno sociale in corso. La tardiva comunicazione delle dimissioni a norma di quanto precede, comporta l’obbligo di pagare la quota sociale per l’esercizio successivo;
- per morosità, come previsto dall’Art. 8 del presente Statuto;
- per mancato rinnovo dell’affiliazione o tesseramento;
- per assorbimento in altri Circoli o per fusione;
- per radiazione, pronunciata dal Consiglio Federale per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento sarà comunicato all’interessato per lettera raccomandata.
Il Membro che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Federazione perde ogni diritto sul Patrimonio Sociale.
Art. 10 RESPONSABILITA’ SOCI
Il Membro all’atto del suo riconoscimento quale Membro della F.I.P&P, si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi con l’attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando pertanto la Federazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, così come a persone terze, cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, gare, manifestazioni varie, viaggi di istruzione, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione svolta per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, nonchè al relativo diritto che non siano gli eventuali risarcimenti riconosciuti dalla Società di Assicurazione alla quale tutti i Membri sono assicurati.
Art. 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I Membri, per tutto quanto riguarda la loro attività, le relazioni che ne conseguono e gli eventuali contrasti interni che insorgessero, assumono l’obbligo di non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente Statuto.
Le decisioni degli Organi suddetti hanno carattere definitivo in seno alla Federazione.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari che, in caso di particolare gravità, possono comportare la radiazione.
Art. 12 ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali della Federazione Italiana Pitch&Putt (F.I.P&P) sono:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Federale;
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione Disciplinare;
- la Commissione Sportiva;
- la Commissione Medica.
Sono Organi Periferici della F.I.P&P:
- le Assemblee Regionali;
- i Presidenti Regionali;
- i Comitati Regionali;
- i Coordinatori Regionali;
Tutte le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Gli Organi Centrali, periferici e di Giustizia della Federazione hanno durata quadriennale, con scadenza del mandato coincidente con l’anno dei Giochi Olimpici estivi.
Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano della F.I.P&P, ha i poteri previsti dal presente Statuto ed è costituita dal Presidente della Federazione, dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali, dai Presidenti dei Circoli che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nell’arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, a carattere continuativo, effettiva attività, intendendosi per tale l’organizzazione e/o la partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della F.I.P&P.
I Presidenti dei Circoli possono farsi rappresentare da un altro Dirigente in carica, munito di delega scritta da parte del Presidente stesso con l’indicazione della carica rivestita dal delegato.
Partecipano altresì all’Assemblea Nazionale senza diritto di voto:
- i Consiglieri Federali
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- il Segretario Generale della Federazione
- i componenti degli Organi di Giustizia
- i Presidenti Onorari
L’Assemblea Nazionale può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Nazionale Ordinaria viene convocata dal Presidente in data e luogo da stabilirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione dei Bilanci entro il 30 novembre.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria viene convocata dal Presidente in data e luogo da stabilirsi ogni qualvolta il Presidente della Federazione o la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 3/5 (tre quinti) dei Membri con diritto di voto, in quest’ultimo caso la richiesta di convocazione deve essere presentata al Consiglio Federale a mezzo lettera raccomandata contenente le motivazioni di convocazione.
Il comunicato ufficiale di convocazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria deve essere spedito a tutti i Circoli affiliati almeno quindici (15) giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell’Assemblea Ordinaria.
La comunicazione di convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria e/o straordinaria è fatta a mezzo di comunicato ufficiale inviato o per posta elettronica certificata o anche per posta elettronica semplice e con affissione della comunicazione nella Sede della Federazione ai componenti l’Assemblea con diritto di voto, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all’O.d.G., il luogo, l’ora ed il giorno della riunione in prima ed in seconda convocazione.
Unitamente all’O.d.G. deve essere inviato l’elenco nominativo dei candidati in caso di Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche direttive e la votazione deve avvenire solo sui nominativi indicati nel predetto elenco.
L’Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione, in caso di assenza dal Vice Presidente con funzioni di Vicario, salvo diverso avviso dell’Assemblea Nazionale, che nominerà un Segretario dell’Assemblea stessa che redigerà il verbale.
L’Assemblea Nazionale ha tutti i poteri che ad essa vengono conferiti dalla Legge e precisamente:
- elegge il Presidente della Federazione;
- elegge il Consiglio Federale;
- nomina almeno 3 (tre) scrutatori ad ogni riunione in cui sono necessarie delle votazioni;
- approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo e delibera sulla relazione di lavoro eseguita e sulla relazione morale, sportiva e di gestione;
- delibera su eventuali proposte del Consiglio Federale, nonché su eventuali provvedimenti urgenti e straordinari;
- delibera sugli argomenti dei quali prima della convocazione sia stata richiesta l’iscrizione all’O.d.G. da almeno 3/10 dei componenti l’Assemblea Nazionale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri.
Tutte le votazioni, anche elettive, si intendono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.
Saranno ammesse Assemblee sia ordinarie sia straordinarie convocate e quindi costituite validamente anche attraverso piattaforme on-line in videoconferenza. In caso di seduta in videoconferenza, la votazione deve essere espressa per appello nominale, con espressione vocale, a mezzo chat o altra modalità, purché percepibile contemporaneamente da tutti i Consiglieri.
Per l’elezione del Presidente Federale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime al massimo 1 (un) voto.
Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Federale diversi dal Presidente Federale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 6 (sei) preferenze.
Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine.
Le votazioni che riguardano elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
Nelle sedute in videoconferenza il voto a scrutinio segreto deve garantire la segretezza del voto e la sua conservazione digitale in sicurezza per il periodo sopra indicato.
Tutte le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o per appello nominale.
Tutte le cariche della Federazione si intendono onorifiche e i Dirigenti sono rieleggibili purché non siano stati presi nei loro confronti dei provvedimenti disciplinari, anche se amnistiati o condonati, superiori a 12 mesi.
Dette cariche hanno la durata di un quadriennio olimpico.
Non possono assumere cariche sociali coloro i quali abbiano rapporti diretti di lavoro con la F.I.P&P.
Art. 14 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte allo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Enti e Privati.
Il Presidente della Federazione viene eletto dall’Assemblea Nazionale.
Sovrintende a tutta l’attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione alla competenza di altri Organi della Federazione; presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Federale, convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria della Federazione, sottoscrive o delega la firma per tutti gli atti e provvedimenti che non siano di competenza di altri Organi della Federazione, adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari per la gestione della Federazione sottoponendoli a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
Il Presidente della Federazione può essere rieletto alla fine del suo mandato.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, l’esercizio delle funzioni di Presidente spettano al Vice Presidente Vicario.
Art. 15 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dall’altro Vice Presidente.
I provvedimenti del Consiglio di Presidenza devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Il Consiglio di presidenza è organo consultivo del Presidente.
Art. 16 IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è l’organo direttivo ed amministrativo della F.I.P&P e dura in carica per un quadriennio olimpico.
E’ composto dal Presidente della Federazione e da 6 (SEI) Consiglieri eletti nell’Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione.
I membri del Consiglio Federale possono essere rieletti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e un Tesoriere.
Spetta al Consiglio Federale:
- realizzare i fini istituzionali della Federazione;
- dare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
- amministrare i fondi a disposizione della F.I.P&P;
- predisporre la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione della Federazione e sottoporla all’Assemblea Nazionale Ordinaria per la discussione e l’approvazione;
- deliberare il Bilancio preventivo, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- emanare e modificare tutti i Regolamenti della Federazione;
- ratificare le deliberazioni di urgenza del Presidente della Federazione e del Consiglio di Presidenza verificandone i relativi presupposti;
- deliberare la nomina dei componenti la Commissione Sportiva;
- deliberare su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e sull’interpretazione degli stessi e delle norme della Federazione;
- esaminare in prima istanza i casi disciplinari da sottoporre al Collegio dei Probiviri o alla Commissione Sportiva, prendere atto e rendere esecutivi i provvedimenti da loro comminati.
Il Consiglio Federale deve essere convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario delegato almeno due volte nell’anno sportivo.
Può essere convocato a seguito della richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.
Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Federale vi partecipa il Segretario Generale della Federazione, il quale redigerà i verbali e li sottoscriverà unitamente a chi presiede la riunione.
Il Presidente della Federazione, in relazione agli argomenti all’O.d.G. del Consiglio Federale, può invitare a partecipare alle riunioni i Consulenti della Federazione ed i Responsabili dei vari settori.
Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale sono valide se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Il Consigliere che sia assente, salvo valida giustificazione, per più di tre riunioni successive del Consiglio Federale, decade automaticamente. Si provvederà alla sua sostituzione nella prima Assemblea Nazionale.
Su designazione del Presidente può essere cooptato un nuovo Consigliere fino alla prima Assemblea.
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri determinano la decadenza dell’intero Consiglio Federale e la convocazione nei termini come fissati e specificati nell’Art. 13 del presente Statuto di un’Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo del Consiglio.
Art. 17 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della Federazione.
E’ composto da tre membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea Nazionale e resta in carica per il quadriennio olimpico.
Ha l’obbligo di verificare l’andamento contabile della Federazione e di predisporre una relazione da sottoporre al Consiglio Federale.
E’ convocato e presieduto dal suo Presidente eletto a scrutinio segreto tra i suoi membri effettivi.
Si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio Federale dove vengono assunte delibere amministrative.
Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale da presentare al Presidente della Federazione.
Art. 18 LA SEGRETERIA
La Segreteria è retta da un Segretario Generale che viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.
Il Segretario Generale coordina e dirige l’ufficio di segreteria, e si assume la responsabilità dei compiti a lui affidati dal Presidente della Federazione e dal Consiglio Federale.
Il Segretario Generale assiste nella sua qualifica alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Federale redigendone i relativi verbali.
Art. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, che è anche l’Organo di Giustizia di Primo Grado, esamina e decide “ex bono et aequo”, qualsiasi controversia o qualsiasi questione, anche disciplinare, di carattere sportivo e non tra i Membri e anche tra i Membri e la Federazione, che non siano di competenza degli Organi di Giustizia della Federazione.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Nazionale in numero di 3 (tre), e la carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri, tutto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso che deve essere presentato direttamente senza alcuna formalità di procedura contro il rilascio di ricevuta di pervenimento, sentite le parti ed i loro difensori, se nominati, archivierà il caso ovvero comunicherà le eventuali sanzioni così graduate: richiamo verbale, richiamo scritto, censura, sospensione a tempo determinato, radiazione.
Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata agli interessati ed al Consiglio Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso alla Commissione Disciplinare.
Art. 20 LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare è nominata dall’Assemblea Nazionale e si compone di 3 (tre) membri che restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. Essa decide quale Organo di Giustizia di Secondo Grado sui ricorsi dei Membri contro provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri.
Art. 21 LA COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva composta da 3 (tre) tesserati, di cui uno con le funzioni di Presidente, viene eletta dal Consiglio Federale e decide qualsiasi controversia o questione di carattere sportivo tra i Membri e anche tra i Membri e la Federazione, senza formalità di procedura, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso, che l’è stato presentato contro ricevuta di pervenimento, e comunicherà agli interessati ed al Consiglio Federale gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Compiti, durata e funzionamento della C.T.N. verranno stabiliti dal R.O.
Art. 22 LA COMMISSIONE MEDICA
La Commissione Medica ha come responsabile il Medico della Federazione che viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, e dura in carica un quadriennio olimpico.
Il Medico della Federazione deve essere iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, e con cui deve collaborare, e può avvalersi di collaboratori qualificati e deve coordinare l’attività dei medici che operano nel settore della disciplina del Pitch&Putt.
Tutti gli atleti devono sottoporsi a controlli medici. A tal fine la FIP&P emana le norme obbligatorie per la tutela sanitaria degli atleti dilettanti selezionati per competizioni Nazionali, degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori.
La F.I.P&P accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping e detta le norme applicative dei principi e delle misure adottate dal CONI per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
Art. 23 ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Sono eleggibili alle cariche previste dal presente Statuto tutti coloro che abbiano compiuto diciotto anni di età e che non abbiano riportato condanne per delitto doloso.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rivestire altra carica sociale.
Art. 24 VERIFICA POTERI
Per la verifica dei poteri, e cioè del diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria nonché della regolarità delle deleghe e dell’esattezza dello scrutinio nelle varie elezioni, sono delegati il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri., e la Commissione Scrutinio, sono composte dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o dai componenti del Collegio dei Probiviri.
Art. 25 DIRITTO DI VOTO E DELEGHE
Ogni Circolo in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto a 1 (uno) voto.
Ad ogni Circolo non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.
Oltre il suddetto voto, vengono attribuiti ulteriori voti secondo il seguente criterio:
vengono riconosciuti i seguenti voti “plurimi” per l’attività agonistica svolta e per l’organizzazione di gare:
- 1 voto per ogni partecipazione ai Campionati Italiani;
- 1 voto per ogni Titolo Nazionale conquistato;
- 1 voto per ogni tesserato partecipante al Campionato d’Europa;
- 1 voto per la conquista del Titolo Continentale Europeo;
- 1 voto per ogni tesserato partecipante al Campionato Mondiale;
- 1 voto per ogni tesserato che si qualifica per i sedicesimi di finale nel Campionato Mondiale;
- 5 voti per la conquista del Titolo Mondiale;
- 1 voto per l’organizzazione di Campionati Italiani;
- 2 voti per l’organizzazione di Manifestazioni Internazionali.
Il conteggio dei voti “plurimi” valido per l’Assemblea Nazionale è uguale alla sommatoria dei voti acquisiti nel quadriennio olimpico diviso per quattro; nel caso che il risultato dia un punteggio con decimali, si deve operare l’arrotondamento per difetto fino a 49 e per eccesso fino a 50.
I voti “plurimi” vengono attribuiti a condizione che le gare ed i campionati ai quali gli stessi vanno riferiti abbiano avuto regolare svolgimento.
La Federazione effettua il conteggio dei voti il 31 dicembre di ogni anno precedente l’Assemblea Nazionale, in base alle quote regolarmente versate e all’attività agonistica svolta alla data sopracitata.
Art. 26 PRESIDENTI ONORARI
L’Assemblea Nazionale può attribuire, su proposta del Consiglio Federale, qualifiche di Presidente Onorario della F.I.P&P a persone che in qualche modo si siano distinte per particolari benemerenze nell’azione svolta al perseguimento degli scopi della Federazione.
Il Presidente Onorario può partecipare alle sedute dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale con facoltà di parola, ma non di voto.
Art. 27 ORGANI PERIFERICI DELLA FEDERAZIONE
Gli Organi Periferici della Federazione sono il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale.
Art. 28 COMITATO REGIONALE
Se in una Regione risultano affiliati alla Federazione almeno 5 Circoli con diritto di voto e con sede nella Regione, deve essere costituito, ad opera del Consiglio Federale, il Comitato Regionale composto da 2 (due) Consiglieri più il Presidente, eletti dall’Assemblea Regionale, e nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto per le Assemblee Federali, in quanto applicabili, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.
Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:
- rappresenta la Federazione in sede regionale ed opera secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Federale;
- attua, dirama e controlla l’esecuzione dei Regolamenti e delle Delibere federali;
- propone alla Federazione il calendario delle attività regionali;
- organizza e presiede tecnicamente le competizioni approvate dalla Federazione.
Nelle Regioni in cui non è possibile costituire il Comitato Regionale a norma dei precedenti commi, il Consiglio Federale può nominare in sostituzione un Delegato Regionale con i medesimi diritti, compiti e funzioni attribuiti al Presidente ed al Comitato Regionale, accorpando anche più Regioni, per assicurare la promozione e lo svolgimento dell’attività federale.
Art. 29 COMITATO PROVINCIALE
Se in una Provincia risultano affiliati alla F.I.P&P almeno 5 Circoli con diritto di voto e con sede nella Provincia, deve essere costituito, ad opera del Consiglio Federale, il Comitato Provinciale,
Il Comitato Provinciale può costituirsi, operare ed agire in ambito provinciale nei modi e nei termini previsti dall’Art. 28 del presente Statuto, in quanto applicabile.
Il Consiglio Federale, nelle Province in cui ritenga opportuno, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Fiduciario Provinciale.
Art. 30 PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale è costituito, oltre che dai contributi apportati dai Fondatori all’atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, atti di liberalità, proventi vari nonché tutte le somme che pervengono alla Federazione stessa senza specifica destinazione.
Le entrate annuali sono costituite:
- da quote di affiliazione dei Circoli e tesseramento dei Soci dei Circoli affiliati e dei tesserati iscritti ai vari Comitati;
- da contributi del C.O.N.I.;
- da contributi erogati da Enti Pubblici e Privati o da persone;
- da proventi delle manifestazioni sportive;
- da eventuali gestioni di servizi;
- da donazioni erogate, a qualunque titolo, e/o eventuali partecipazioni, ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
- da proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali.
Art. 31 BILANCIO
Il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Federale deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea Nazionale, corredato da una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Conto Consuntivo relativo all’anno precedente dovrà parimenti essere presentato all’approvazione dell’Assemblea Nazionale, con una Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 32 APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L’assemblea Nazionale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità.
Art. 33 LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO
In caso di liquidazione o di scioglimento della Federazione, per qualsiasi motivo, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalle norme legali e/o fiscali.
Art. 34 MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Federale o dei 3/4 (tre quarti) dei Circoli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria convocata a tale scopo delibera con il voto favorevole del settantacinque per cento dei presenti.
Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo l’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria all’uopo convocata.
Art. 35 REGOLAMENTI DELLA FEDERAZIONE
I Regolamenti, anche tecnici, della Federazione, dovranno essere deliberati, in armonia con le norme del presente Statuto, dal Consiglio Federale della F.I.P&P.
Art. 36 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento anticipato della Federazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea Nazionale e sarà deciso soltanto con la maggioranza dei 4/5 dei Circoli votanti che però partecipano alla votazione con voto singolo.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà circa la devoluzione del patrimonio.
Art. 37 NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
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REGISTRATO PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO DI BUSTO ARSIZIO (Va) IL GIORNO 07 OTTOBRE 1998 al n. 5116 Serie 3
Modificato il giorno 18 Marzo 2021 senza necessità di una nuova registrazione in quanto le modifiche riguardanti l’organizzazione e la gestione della F.I.P&P NON comportano tale obbligo.